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Deontologia

SOMMARIOIntroduzione Titolo I – Dei principi generaliSezione I - Ambito Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale Titolo II – Della condottaSezione I - Dei valori sociali Sezione II - Della sleale concorrenza Sezione III - Della pubblicità Sezione IV - Rapporti con i colleghi Sezione V - Rapporti con il consiglio Sezione VI - Rapporti con i praticanti Titolo III – Della prestazioneSezione I - Dell’incarico Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua Sezione III - Della segretezza Sezione IV - Dei rapporti esterni Sezione V - Dei rapporti con i committenti Titolo IV – Sanzioni disciplinari Titolo V – Disposizioni finali INTRODUZIONEIl codice deontologico risponde alla finalità di individuare,seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devonoconformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di eticaprofessionale.Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurarel’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro edignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gliinteressi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo dellasocietà.Il codice si compone di precetti particolari che integrano iprincipi generali desumibili dall’ordinamento professionale, il quale,fra l’altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne ilpieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confrontidegli iscritti all’Albo.L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante lapredisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire unquadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi neiseguenti cinque titoli:– Titolo I: Dei principi generali– Titolo II: Della condotta– Titolo III: Della prestazione– Titolo IV: Sanzioni disciplinari– Titolo V: Disposizioni finali.In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la primaattiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte delprofessionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimentodella prestazione intellettuale.Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che ilgeometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimentospecifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed allapubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapportiprofessionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti allaCategoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionaleche attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria,sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisceoggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed entinonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometraabitualmente si confronta.Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previstedall’ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce ledisposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.TITOLO IDei principi generaliSezione IAmbito1. Le regole di deontologia professionale costituisconospecificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggiche disciplinano l’attività del Geometra iscritto all’Albo, individuandoaltresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto eserciziodella professione.2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometradal rispetto dei principi di etica professionale non espressamentecodificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio dellaProfessione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari,in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto dellareiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influitosulle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimentodisciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sullacondotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazionecomplessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione diun’unica ed adeguata sanzione.3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimentodisciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e ladignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor piùpregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionistain qualità di componente un Organo istituzionale.Sezione IIPrestazione d’opera intellettuale4. Il geometra libero professionista esercita un’attività che ha peroggetto la prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal CodiceCivile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successivemodificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l’iscrizioneall’albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Ilgeometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massimadiligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriateper la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire ilrisultato oggetto dell’incarico. Nessuna responsabilità può esserecontestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l’idoneitàdell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza,inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato dellaprestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggettodell’incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta.5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza deidoveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionalesecondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacitàprofessionale a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà,imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente,“diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà,correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi deicommittenti.TITOLO IIDella condottaSezione IDei valori sociali6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale aiprincipi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e diimparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suooperare ed ogni interferenza tra professione e affari.7. Il geometra deve curare l’aggiornamento della propriapreparazione professionale, mediante l’apprendimento costante eprogrammato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambitiriguardanti l’attività professionale.8. Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anchetemporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometralibero professionista, qualora esse presentino finalità o modalitàesplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio dellaCategoria.9. Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per idanni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attivitàprofessionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzieequivalenti.Sezione IIDella sleale concorrenza10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta oirregolare documentazione;b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosidi intermediari.c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto aprocurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio dellaCategoria.11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempoparziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapportod’impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato asvolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propriaposizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti.A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio diappartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui èimpiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.Sezione IIIDella pubblicità12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra lapubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Ilgeometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegioprovinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, qualegeometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche ogiornalistiche anche in forma di intervista. E’ ammesso che il geometrautilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni lacui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso devecomunicare l’indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegioil quale potrà effettuare gli opportuni controlli.Sezione IVRapporti con i colleghi13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondoi principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolopuramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:- omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori odirregolarità che si ritiene questi abbia commesso;- esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operatoo sul comportamento in genere del collega non riconducibili adosservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la correttaesecuzione della propria prestazione;- proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferitoad un collega, senza preventivamente informarlo;- assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completadefinizione dei rapporti tra il committente ed il collegaprecedentemente incaricato;- disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizionedi una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente delCollegio o di persona da lui designata;- sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi diopinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi;14. Il geometra deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti epartecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualoranell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrastopersonale con un collega, egli deve darne immediata notizia alPresidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite undelegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire untentativo di conciliazione.Sezione VRapporti con il consiglio15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione alConsiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva inmaniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altrocompito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare lamassima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sonotenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.Il geometra deve altresì:- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei datinecessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo;- informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generalerilevanza per la Categoria;- segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporticon gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziativepersonali che possano pregiudicare il più generale interesse dellaCategoria;- rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dalCollegio di appartenenza.16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegioprovinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deveadempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza edobiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento delConsiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e aiproblemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazionereciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alleiniziative programmate nell’interesse degli iscritti.Sezione VIRapporti con i praticanti17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenutoall’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materiaprofessionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorirel’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della praticaprofessionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelleregolamentari.In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte delpraticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché deiprincipi di deontologia professionale.TITOLO IIIDella prestazioneSezione IDell’incarico18. Il geometra contrae con il committente un’obbligazione aventeper oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un rapportopersonale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.19. L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla liberascelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasicomportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compensotra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deveessere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro dellaProfessione.21. L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzatadal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi dicollaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessivaconnotazione personale che deve caratterizzare l’esecuzionedell’incarico professionale.In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloroche esercitino abusivamente la Professione.22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometradeve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichiper il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza.Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento diuna prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere laformazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria.L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso,condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese,associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenutointellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.Sezione IIDello svolgimento e formazione continua23. Il geometra deve:a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento èstato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualitàstabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegiprovinciali e circondariali;b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazioneprofessionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delleattività di informazione, di formazione e di aggiornamentosecondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti iCollegi provinciali e circondariali.Sezione IIIDella segretezza24. Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto amantenere rigorosamente il segreto professionale in merito allequestioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o perspecifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanereriservate, per tutta la durata della prestazione ed anchesuccessivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adottaaltresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo diriservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.Sezione IVDei rapporti esterni25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed iprofessionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometradeve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto dellerispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gliUffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto:a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sonochiamate ad esercitare;b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione,eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblicie/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventualirapporti personali con esse intercorrenti .Sezione VDei rapporti con i committenti26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilirecon precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere. Inparticolare è tenuto a:a) concordare e definire, preventivamente, l’adempimento costituenteoggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione;b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in meritoalla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti oconcomitanti che possano influire sul consenso al proseguimentodell’incarico;c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limitidell’incarico ricevuto;d) astenersi dall’espletare attività professionale in contrasto con lerisultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno alprecedente committente interessato.TITOLO IVSanzioni disciplinari27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penalipreviste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizionicontenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzionidisciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, daapplicare in misura proporzionale alla gravità della violazionecommessa, sono:a) l’avvertimento;b) la censura;c) la sospensione;d) la cancellazione.TITOLO VDisposizione finale28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituisconoesemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenzanella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cuisopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende allatutela di tutti principi generali di deontologia professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIACODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI


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