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servitù

Sulle SERVITU’Quanto le indicazione degli articoli del codice civile sulle servitù e distanze entrino nella quotidianità del rapporto tra buon vicinato e sulla progettazione, si riscontra nelle pagine stesse del codice.A tal proposito devo far presente che spesso la sinteticità delle “definizioni” non trova un facile riscontro. Tutto ciò è poi gravato dalla innumerevole quantità di giurisprudenze che nel corso degli anni hanno cercato di colmare quelle lacune d’interpretazione che il testo racchiude (Corpus Juris Civilis): distanze dalle vedute, dai confini, servitù d’introspezione, servitù prediali. Fin dall’antichità infatti l’uomo ha sentito il bisogno di regolare i rapporti sociali e morali attraverso delle regole scritte (o orali che siano), proprio per evitare che l‘ego soggettivo invadesse quello altrui, al fine di permettere ad ogni proprietario di godere del suo immobile con il minor sacrificio per il vicino o, se necessario, con pari sacrificio, per evitare che si creino situazioni insalubri o fonti di discordia.A parte i casi trattati sulle distanze legali dai confini e dalle costruzioni, il concetto di servitù è particolarmente accentuato nei casi di trasferimento di immobili esistenti, divisioni di unità immobiliari e tutte quelle operazioni che comunque hanno una presenza sui luoghi già consolidata.Nel campo della progettazione, trattando spesso interventi su immobili esistenti, la particolarità di una situazione può determinare la validità di una scelta rispetto ad un’altra. È questo il caso in cui un soggetto A trasferisce un immobile ad un soggetto B, immobile gravato da servitù da parte del fabbricato di proprietà C.Tralasciando i tempi in cui si consolida una servitù, indispensabile, spesso il nuovo soggetto B, per esigenze proprie, tende a compiere delle azioni atte a togliere al fabbricato quelle servitù scomode per tutelare la propria privacy.Ponendo il caso che C eserciti una servitù da più di vent’anni (?), se B eseguisse dei lavori atti a limitare l’esercizio di C, può incorrere in un vero e proprio “atto di emulazione” vietato dall’art. 833 del c.c.. Per “atto di emulazione” si intende un’azione non riconosciuta utile ed indispensabile, ma tale da limitare l’uso al vicino (in questo caso). Anche se in tutti gli atti di compravendita i notati riportano che “....l’immobile è venduto nello stato di fatto esistente con tutte le servitù attive o passive esistenti o nascenti...”, spesso, come precedentemente scritto, si vorrebbe riadattare il confort o interno o esterno a proprio modo ed a proprio uso. Ritengo doveroso far presente che quando i precedenti proprietari A e C costruirono i loro immobili, sicuramente trovarono una soluzione comune per godere di pari principi, a prescindere dalle prescrizioni minime. Tali soluzioni devono in seguito essere parti integranti della vita dei rispettivi immobili soprattutto quando gli stessi vengono trasferiti e venduti. Sarebbe buona norma dunque, nel caso in cui si acquista un immobile sul quale gravano delle servitù esistenti, indicare nell’atto di compravendita la natura della servitù, il modo in cui la si esercita e le eventuali quantità e pesi (mq., ml., siti mappati), in modo da evitare possibili aggravi (art. 1067) da parte dei titolari della servitù nei confronti di chi le subisce.

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