CIR - Codice Identificativo Regionale & Affitti brevi
Con la pubblicazione del Decreto Assessoriale n. 1783 del 27/07/2022 vengono stabiliti i criteri di attribuzione del CIR, Codice Identificativo Regionale delle attività ricettive e delle locazioni brevi.
Questa procedura è stata già stata prorogata due volte, dalla originaria scadenza del 31/12/2022 al 31/03/2023.
L'attribuzione del CIR nasce con l’obiettivo di garantire un’offerta turistica trasparente, contrastare forme irregolari di ospitalità e tutelare chi fa turismo in modo onesto e seguendo le regole.
Dovevano farne richiesta tutte le strutture ricettive compresi agriturismo, alberghi diffusi, marina resort, alloggi per uso turistico in affitto per brevi periodi (inferiori a 30 giorni) e case vacanza.
In caso di mancata acquisizione del Cir, le strutture vengono cancellate dai canali di prenotazione mondiali.
Ma cosa si intende per affitti brevi?
Gli affitti brevi sono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati per una durata inferiore ai 30 giorni.
Questo li differenzia dalle locazioni transitorie, ovvero dai contratti con durata maggiore di 30 giorni, ma non superiore a 18 mesi, come quelle per gli studenti universitari o i lavoratori fuori sede.
Al di fuori di queste ipotesi ci sono solo i contratti di locazione con la formula 4+4 e quelli a canone concordato.
Con il contratto di affitto breve il proprietario concede al conduttore esclusivamente l'uso dell'appartamento e del suo contenuto (i mobili, gli elettrodomestici, la biancheria, il wi-fi, ecc.), ma non vengono forniti servizi ulteriori, come ad esempio le pulizie o la prima colazione.
In questo consiste la principale differenza tra l'affitto breve e le attività di affittacamere, albergo, pensione e bed & breakfast.
Si tratta di vere e proprie attività commerciali, laddove l'affitto breve rientra a tutti gli effetti nella categoria delle locazioni a uso abitativo.
L'attribuzione del CIR ha reso obbligatorio la registrazione delle presenze nelle strutture accreditate e pertanto si dovrà far fronte ad un ulteriore adempimento in materia di affitti stagionali e per uso turistico.
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(fonte: Italia Oggi Sette del 11/04/2023)