Superbonus 110%: il mutaforma dell'incentivo!

Ancora modifiche per l'accesso al superbonus 110%

Non pensavamo di dover stare dietro ad una normativa così complessa, articolata e per certi aspetti controversa quale è quella relativa al suberbonus 110% che il Governo ha varato in un anno, il 2020, davvero difficile per altri aspetti.

Di come si attui ne parleremo più avanti con un riepilogo (spero!) che faccia chiarezza, una volte per tutte, sull'applicabilità o meno del superincentivo.

Qui ci vogliamo soffermare però ad una serie di aperture che il "mutaforma degli incentivi" ha avuto dalla sua nascita ad oggi e che ancora avrà, alla luce dei continui interpelli che contribuenti, professionisti e imprese a vario titolo, pongono all'attenzione ed all'esame dell'Agenzia delle Entrate, per evitare che grosse fette di parchi immobiliari restino tagliati fuori.

Ricordiamo tra queste "aperture" quella relativa alle unità collabenti, proprio con risposta ad un interpello, il n. 326 del 9 settembre 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul superbonus e sugli interventi realizzati su unità collabenti.

L'ultima in ordine cronologico è quella prevista per un immobile composto da più unità abitative ma che appartiene ad unico proprietario, dunque uno stabile, in cui non si configura una pluralità di proprietà e di conseguenza un condominio.

Resta inteso che la convenienza tra i bonus ordinari (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ovvero quelli detraibili in 10 anni) ed il superbonus (detraibile in soli 5 anni), va analizzata attentamente, alla luce di una propria capienza reddituale, poichè come ribadito più volte dalla Stessa AdE, il sovrappiù tra detrazione da superbonus e IRPEF, non è recuperabile nell'anno successivo.

Restiamo aggiornati.